Art. 1
E' costituita una libera Associazione ai sensi degli art.36 e seg. del Codice Civile denominata "MediCina"
Art. 2
L'Associazione ha sede in Milano - via Salasco, 13. Potranno essere inoltre istituite sedi secondarie nel territorio italiano, qualora le stesse vengano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 3
L'Associazione ha i seguenti scopi:
A) promuovere lo studio e la diffusione dell'Agopuntura e della Medicina Tradizionale Cinese (MTC)
B) favorine la pratica sperimentale e clinica
C) curare la traduzione di testi di Medicina cinese, antichi e moderni e la pubblicazione di testi scientifici e divulgativi riguardanti l'agopuntura, la dietetica, la farmacologia, il Qigong e le tecniche manuali proprie della MTC
D) intrattenere relazioni con altre associazioni analoghe con le quali eventualmente collaborare.
Art. 4
L'Associazione non ha fini di lucro, e' apolitica, aconfessionale ed estranea a qualsiasi attivita' o impresa commerciale e/o industriale. L'Associazione si serve, nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali in vista del conseguimento dei suoi scopi, di pubblicazioni, incontri, conferenze, seminari e corsi didattici.
Art. 5
L'Associazione avra' durata fino al 31.12.2050 e potra' essere prorogata su decisione dell'Assemblea dei Soci.
Art. 6
Il Patrimonio dell'Associazione e' costituito: a) dai versamenti delle quote di iscrizione e di quelle associative annuali; b) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio; c) da eventuali donazioni, elargizioni e lasciti da parte dei soci; d) da eventuali contributi sotto qualsiasi forma da parte di enti pubblici o privati; e) dai proventi derivanti da pubblicazioni, corsi, etc.
Art. 7
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo (C.D.) il bilancio consuntivo e quello preventivo per il successivo esercizio. Quando speciali ragioni lo richiedono, il termine di approvazione del bilancio puo' essere prorogato fino a 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Art. 8
Organo ufficiale dell'Associazione e' la rivista denominata "MediCina" o come verra' stabilito dal Consiglio Direttivo .
Art. 9
Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche comunque interessate agli scopi sociali dell'Associazione.
Art.10
I Soci si distinguono in: a) Soci Ordinari Individuali b) Soci Ordinari Collettivi c) Soci Fondatori d) Soci Onorari e) Soci Emeriti f) Soci Sostenitori (individuali e collettivi) - Soci Ordinari Individuali e Collettivi: sono le persone fisiche e gli enti che sono interessati all'esercizio ed alla divulgazione della MTC, la cui domanda deve essere accettata dal Presidente ed in seguito ratificata dall'Assemblea senza possibilita' di veto, previo versamento della quota di iscrizione. La domanda di iscrizione da redigere per iscritto, implica l'integrale accettazione dello statuto sociale. La quota d'iscrizione e la quota annuale associativa sono determinate annualmente dal C. D.. I soci sono tenuti al relativo versamento in misura non inferiore all'importo da questo deliberato. Tutti i soci hanno uguali diritti indipendentemente dall'apporto di ciascuno di essi al fondo comune.- Soci Fondatori: sono tutti i Soci che risultano iscritti all'Associazione all'atto della sua costituzione- Soci Onorari: sono personalita' italiane e straniere, eminenti per studi o ricerche nel settore della MTC o in altri campi della Scienza e della Cultura, designati dal Presidente, sentito il parere del C. D.. - Soci Emeriti: sono eminenti personalita' italiane e straniere che abbiano contribuito in misura notevole alla costituzione, allo sviluppo ed al consolidamento dell'Associazione, designati dal Presidente, sentito il parere del C. D. - Soci Sostenitori (individuali e collettivi): sono quei soci che versano una quota annuale almeno quintupla di quella ordinaria
Art. 11
Gli associati si obbligano: - all'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi dell'Associazione in base allo Statuto; - ad astenersi da ogni iniziativa in contrasto con l'azione e le direttive dell'Associazione; - a corrispondere puntualmente all'Associazione la quota annua stabilita.
Art. 12
Ciascun socio puo' recedere in ogni tempo dal contratto sociale con comunicazione scritta indirizzata al C.D. Tuttavia il socio che non abbia presentato detta comunicazione entro 3 mesi dalla chiusura dell'anno sociale sara' considerato socio anche per l'anno successivo con l'obbligo di versare la quota annuale di associazione.
Art. 13
Oltre che per recesso la qualita' di socio si perde - per decadenza per morosita' protratta per almeno due anni;- per esclusione quando il socio incorra in inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Sulla decadenza e sull'esclusione delibera il C. D.; nel caso dell'esclusione deve essere assolutamente sentito il parere del Socio interessato. In ogni caso il Socio rimane vincolato al versamento del contributo dovuto per l'anno per il quale ha avuto luogo la sua esclusione. Il socio uscente perde ogni diritto sul fondo sociale, rimanendo la sua quota a beneficio dell'Associazione.
Art. 14
Sono Organi dell'Associazione: - l'Assemblea generale dei Soci; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; e qualora se ne rilevi l'opportunita' - il Collegio dei Revisori.
Art. 15
Le Assemblee generali si distinguono in Ordinarie e Straordinarie, sono convocate dal Presidente o su richiesta firmata di almeno tre quarti degli associati. Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante pubblicazione sulla Rivista dell'Associazione o mediante lettera spedita a ciascuno dei Soci almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno con l'indicazione specifica degli argomenti da trattare. Nell'avviso di convocazione devono essere fissate anche le modalita' della seconda convocazione. Ogni socio, in regola con il versamento delle quote sociali, ha diritto di voto e puo' farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ogni associato non potra' essere portatore di piu' di due deleghe.
Art. 16
Sono di competenza dell'Assemblea: - l'approvazione della relazione del Presidente sull'attivita' svolta dall'associazione e l'approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo di gestione.- eleggere i membri del C. D.- prendere atto in dettaglio di tutte le attivita' dell'Associazione e suggerire nuove attivita', collaborazioni con Enti diversi, organizzazione di convegni, congressi, corsi e quant'altro in sintonia con gli scopi dell'Associazione. L'Assemblea e' validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la meta' piu' uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. L'Assemblea e' sovrana e decide in merito a tutte le questioni riguardanti l'attivita' dell'Associazione
Art. 17
L'Assemblea Straordinaria delibera:- sulle modifiche allo Statuto dell'Associazione.- sulle questioni che dalla Legge o dallo Statuto fossero attribuite alla sua competenza- sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla nomina dei liquidatori.L'Assemblea Straordinaria e' validamente costituita quando sono presenti o rappresentati per delega almeno due terzi del numero totale dei voti degli aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea e' validamente costituita quando sono presenti o rappresentati per delega almeno la meta' piu' uno del numero totale dei voti degli associati. Sia in prima che in seconda convocazione le delibere saranno prese a maggioranza assoluta dei voti validi presenti.
Art. 18
Il Consiglio Direttivo e' composto da 9 membri che durano in carica per un mandato di 5 anni e sono rieleggibili. Il C.D. e' eletto dall'Assemblea dei Soci. Sono eleggibili soltanto i Soci in regola con i versamenti delle quote associative.Compiti del C.D. sono: - l'elezione al suo interno del Presidente, del Segretario e del Tesoriere;- la nomina del Direttore del Notiziario dell'Associazione;- la predisposizione della relazione del Presidente sull'attivita' svolta, corredata dal rendiconto consuntivo e dal bilancio preventivo da presentare all'Assemblea,- l'organizzazione di congressi, convegni, giornate di studio, corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento;- la determinazione della quota associativa annua da corrispondere all'Associazione;- la decisione sull'adesione ad altre Istituzioni ed Associazioni italiane ed estere;- le decisioni in merito all'esclusione, alla decadenza e al recesso dei soci.Quando necessario, il C.D. puo' procedere alla nomina di eventuali dipendenti, impiegati, collaboratori e consulenti esterni, determinandone la retribuzione.Il C.D. si riunira' almemo una volta all'anno anche in luogo diverso dalla Sede Socialeed e' convocato dal Presidente, che ne assume la presidenza.Le riunioni saranno valide se saranno presenti il Presidente ed almeno la meta' dei rimanenti Consiglieri.Ogni consigliere potra' farsi rappresentare, con delega scritta, dal Presidente o da altro Consigliere con un cumulo di deleghe ammesso fino a due. In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente della riunione. Il consigliere dissenziente ha diritto a far valere il suo dissenzo nel verbale che verra' redatto alla fine di ogni riunione del Consiglio. Il C.D. dispone di un Segretario e di un Tesoriere. Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio, cura l'aggiornamento e al custodia della Biblioteca, il collegamento tra il Consiglio e le Commissioni, i Comitati permanenti, i Direttori dei corsi didattici. Il Tesoriere e' autorizzato ad operare sui depositi di conto corrente bancario e/o postale, cura la gestione finanziaria dell'Associazione su direttiva del Presidente e del Consiglio. Oltre al Tesoriere possono operare sui conti correnti bancari e postali e sulle disponibilita' liquide di cassa, il Presidente e il Segretario.
Art. 19
Il Presidente ed in caso di suo impedimento il Segretario, e' il legale rappresentante dell'Associazione. Esso viene eletto dal C.D. al suo interno, dura in carica 5 anni ed e' rieleggibile; convoca e presiede le riunioni del C.D.; indice le riunioni dell'Assemblea Generale e ne stila l'ordine del giorno; dispone dei fondi sociali e ne rende conto al C.D. Il Presidente puo' delegare funzioni e compiti al Segretario o ad altri membri del C.D. Sei mesi prima della scadenza del mandato, il Presidente indice l'Assemblea per le elezioni del C.D. e fissa il calendario dei relativi adempimenti.
Art. 20
Qualora le esigenze associative lo rendessero necessario puo' essere eletto dall'Assemblea il Collegio dei Revisori.Il Collegio e' composto da 5 membri : 3 effettivi e 2 supplenti. Possono far parte del Collegio anche persone non appartenenti all'Associazione. Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente. Detto Collegio dura in carica 5 anni e puo' essere rieletto. Ad esso sono demamndati tutti i compiti e i doveri stabiliti dalla Legge. Il Collegio si riunisce almeno due volte l'anno ed assiste alle sedute del C.D. senza diritto di voto, ma con possibilita' di esprimere pareri ove da questo richiesto.
Art. 21
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato a mezzo Assemblea Straordinaria la quale provvedera' alla nomina di uno o piu' liquidatori. Il patrimonio sociale non potra' comunque essere ripartito tra i soci se non dopo aver fatto fronte a tutte le obbligazioni sociali. I liquidatori agiranno secondo le disposizioni di Legge che regolano la liquidazione.
Art. 22
Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto valgono le norme e le disposizioni di Legge e di diritto comune in materia.
Milano, 11 luglio 1994
Ultimo aggiornamento Martedì 11 Marzo 2008 17:41